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ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE

 

La delibera dell'Autorità per l’Energia elettrica e il Gas n.40/04, pubblicata sulla G.U. N.83 dell'8/4/04, si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
La Delibera 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare la Delibera 87/06), prevede che i clienti finali che richiedono l'attivazione della fornitura di gas, debbano produrre ed inviare al Distributore una specifica documentazione che attesti la corretta esecuzione dell'impianto nel rispetto della normativa vigente, e su questa il Distributore deve eseguire un accertamento.
La fornitura può essere attivata qualora il cliente abbia inviato al Distributore la documentazione indicata nell’apposita
procedura; il Venditore, al quale il Cliente finale si rivolge per la fornitura del gas, deve garantire la corretta informazione su tale procedura.
Non sono oggetto della Delibera gli impianti "destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali".



Alcune definizioni da Delibera 40/04

Accertamento: è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;

Accertatore: è il personale tecnico incaricato dal Distributore per effettuare l’accertamento;

Cliente finale: è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

Distributore: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas;

Venditore: è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;

Impianto di utenza: è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

Impianto interno: è l’insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l’adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura;

Installatore: è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza.

DELIBERAZIONE 40/04

PROCEDURA ATTIVAZIONE FORNITURA GAS

MODULISTICA

ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODULISTICA